Mutui CSR e fringe benefit: un chiarimento utile

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Mutui CSR e fringe benefit: un chiarimento utile

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Pubblicato in Fringe Benefit, tassazione · Lunedì 04 Mar 2024
Mutui CSR e fringe benefit: un chiarimento utile
Tutti conosciamo i vantaggi derivanti dai finanziamenti CSR:  tassi d’interesse favorevoli; niente costi di istruttoria né di  perizia; una gestione votata al collega, nonostante la penuria di  risorse umane e organizzative in Cassa… al netto di tempi biblici, s’intende, che spesso finiscono per annullare i teorici vantaggi economici.

Parlando  in queste settimane con numerosi colleghi, ci siamo resi conto che  questo quadro va completato – per dovere di trasparenza – con un aspetto  poco conosciuto, affinché tutti facciano le proprie valutazioni di convenienza economica sulla base di informazioni complete.

Come noto, a dicembre scorso è cambiata la legge in materia di quantificazione dei fringe benefit sui prestiti ai dipendenti che ha fissato, fra l’altro, la regola che confronta il tasso contrattuale dei finanziamenti a tasso fisso con il tasso unico di riferimento BCE (il cosiddetto TUR) al momento della stipula del contratto;  questa norma – per espressa pronuncia dell’Agenzia delle Entrate - si  applica anche alle rinegoziazioni (sia da variabile a fisso che da fisso  a fisso), agli accolli e ai subentri.  
Ora, quindi, il fringe benefit eventualmente esistente al momento della stipula rimane immutabile per tutta la durata del contratto.

Facciamo un esempio: mutuo per acquisto della prima casa di abitazione da parte del socio (la questione, mutatis mutandis, vale anche per i figli dei soci).
Il socio Tizio contrae oggi un mutuo trentennale dell’importo di €  250.000 al tasso fisso del 3,01% per l'acquisto della prima casa.  Ebbene, oltre a rimborsare il capitale di € 250.000, pagherà € 130.000  di interessi e gli sarà conteggiato un fringe benefit di circa 1.075 euro l’anno, lungo tutta la durata del finanziamento.  

Infatti, la metà della differenza fra gli interessi sul capitale residuo  calcolati al TUR (4,5%) e quelli computati al tasso contrattuale  (3,01%) viene assoggettata – al superamento delle soglie di legge - a  ritenuta contributiva e fiscale per tutta la durata del mutuo, anche se il TUR dovesse frattanto tornare a zero. Va a tal proposito ricordato che la soglia di esenzione fiscale e contributiva - prevista ordinariamente dal Testo unico delle imposte dirette - è di appena € 258 (soglia cui arriviamo già con la polizza vita) mentre le soglie attualmente più favorevoli (per il 2024, € 2.000 per i dipendenti con figli a carico; € 1.000 per gli altri) costituiscono deroghe  positive ma, allo stato, temporanee alla disciplina ordinaria. In caso  di superamento della soglia fiscale complessivamente fissata anno per  anno per i fringe, questi diventerebbero quindi, per intero, imponibile  fiscale.

Il fringe, ovviamente, non sussisterebbe se si ricorresse a un finanziamento all’esterno (sborsando però i costi di istruttoria, pagando la perizia tassi d'interesse spesso peggiori ecc ecc).

E’ ancor più importante aver presente questi elementi perché in CSR vige la regola che un mutuo contratto in Cassa e portato all’esterno (a un’altra banca) non può poi più essere riportato in Cassa (surroga  attiva che è ammessa, solo una volta, per portare in CSR un mutuo  contratto all’esterno). Eventuali sopravvenute valutazioni del profilo  tributario sono pertanto a carico del collega, che immancabilmente  percepirebbe come ingiusto dover pagare tasse su un fringe per un mutuo  al 3% quando, magari, i tassi di riferimento dovessero scendere, nei  prossimi anni, ben al di sotto.

Contiamo di aver dato informazioni utili anche su questo aspetto fiscale/finanziario.
Il  SIBC è come sempre a disposizione per aiutare le colleghe e i colleghi a  districarsi in questa e in ogni altra situazione di difficoltà.


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