I Laureati non riconosciuti

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I Laureati non riconosciuti

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Pubblicato in carriera_operativa · Lunedì 03 Apr 2023
Tags: carriera_operativa
I Laureati
non riconosciuti

AL SEGRETARIO GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA
Oggetto: Premi di laurea
Con la presente, il Sindacato Indipendente Banca Centrale, che rappresenta e difende gli interessi collettivi
e individuali dei dipendenti della Banca d’Italia, fra i quali la piena parità di condizioni e opportunità dei lavoratori, segnala una questione di necessaria risoluzione e sulla quale  chiede un confronto all’Amministrazione.
Applicazione dell’art. 136 del Regolamento del Personale della Banca d’Italia (Parte II) anche ai dipendenti titolari di lauree non indicate nell’elenco di cui all’art. 34 del Regolamento del Personale della Banca d’Italia del 1° marzo 1983
Il Regolamento del Personale definisce il quadro normativo ed economico del rapporto d’impiego, e dei connessi meccanismi di gestione del personale, al fine di valorizzare il merito e le professionalità, nonché di accrescere la motivazione e il coinvolgimento dei lavoratori.
In linea con i predetti obiettivi, l’art. 136 del Regolamento del Personale dell’Area Operativa (Parte II) riconosce il diritto alla corresponsione, nel marzo di ogni anno e con riferimento all’anno precedente, di un premio ai dipendenti in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall’art. 34 del Regolamento del Personale della Banca d’Italia entrato in vigore il 1° marzo 1983.
La ratio di tale previsione è evidentemente quella di riconoscere il particolare valore apportato da coloro che sono dotati di titoli di studio superiori a quelli richiesti per il proprio inquadramento, e che nel caso di specie è oggi tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorso esterni per l’Area Manageriale e Alte Professionalità.
Tuttavia – stante la risalente data di definizione della norma del Regolamento tuttora in vigore –,  l’elenco dei titoli previsto dall’art. 34 non risulta comprensivo anche dei diplomi di laurea specialistica/magistrale in materie diverse da quelle espressamente indicate e allo stesso tempo richiesti in concorsi successivamente banditi dalla Banca d’Italia per l’assunzione di nuovo personale dell’Area Manageriale e Alte Professionalità.
È evidente, dunque, che l’art. 136 del Regolamento del Personale dell’Area Operativa (Parte II) non possa che avvalersi di un rinvio mobile e non recettizio rispetto all’art. 34 del Regolamento del 1983, mentre alcuni dei titoli di laurea ivi indicati assumono oggi denominazioni estremamente variegate fra i diversi istituti universitari.
Una applicazione letterale delle disposizioni citate, infatti, comporta una evidente ed irragionevole disparità di trattamento tra i dipendenti dell’Area Operativa della Banca d’Italia – peraltro contraria alla ratio della corresponsione del premio di laurea – determinata da una normativa risalente e non più adeguata anche agli ulteriori titoli richiesti nei concorsi banditi dall’Amministrazione negli anni a seguire.
Pertanto, chiediamo all’Amministrazione:
  • di riconoscere il diritto alla corresponsione del premio di laurea anche ai dipendenti in possesso di un diploma di laurea specialistica/magistrale non previsto nell’elenco dell’art. 34 del Regolamento del Personale della Banca d’Italia del 1° marzo 1983, in virtù di un’interpretazione dell’art. 136 del Regolamento del Personale dell’Area Operativa (Parte II) in senso conforme all’attuale quadro delle assunzioni da parte della Banca;
  • di negoziare l'immediata modifica dell’art. 136 del Regolamento del Personale Parte II, al fine di esplicitare il richiamo mobile ai titoli di laurea, così da comprendere costantemente le diverse lauree specialistiche/magistrali per le quali sono stati banditi successivi concorsi.
Quanto premesso, peraltro, oltre ad evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti in possesso di lauree specialistiche/magistrali, risulta in linea con i criteri di valorizzazione delle competenze professionali che asseritamente informano la gestione del personale della Banca d’Italia e sui quali è orientata la stessa ratio della corresponsione di cui all’art. 136 del Regolamento del Personale dell’Area Operativa (Parte II).
Chiediamo un sollecito riscontro e intervento da parte dell’Amministrazione, rimanendo a disposizione per ogni confronto. In mancanza valuteremo ogni iniziativa utile, anche sul piano legale, offrendo assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori rappresentati dalla nostra Organizzazione.
Roma, 3 aprile 2023                                                                    LA SEGRETERIA NAZIONALE SIBC


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