Assicurazione RC Famiglia
INIZIATIVE PER GLI ISCRITTI
Assicurazione per la Responsabilità Civile della Famiglia
Il SIBC ha stipulato una polizza cumulativa per la responsabilità civile della famiglia, che copre una ampia casistica di situazioni, a beneficio di tutti i suoi iscritti della Banca d'Italia, in servizio e in quiescenza.
La copertura è offerta gratuitamente a tutti gli iscritti al SIBC e decorre dal 12 marzo 2024 al 12 marzo 2025.
La scelta di offrire questa polizza ai propri iscritti, nasce dalla esigenza di utilizzare i fondi sindacali per tutta una serie di attività finalizzate ad offrire servizi di interesse diffuso che resituiscano lo sforzo economico sostenuto da tutti gli aderenti.
COME POSSO ADERIRE
Non bisogna fare nulla, gli aderenti al nostro Sindacato sono coperti di diritto dalla polizza. Per i nuovi iscritti la decorrenza coinciderà con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Sindacato, mentre la scadenza sarà il 12 marzo 2025 uguale per tutti. (Naturalmente in caso di cancellazione dal sindacato non opererà più la copertura dal giorno di cancellazione).
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, bisogna contattare la Segreteria del SIBC tramite mail al solito indirizzo segreteria@sibc.it e si viene messi in contatto con la centrale operativa della Compagnia Assicurativa.
COSA COPRE LA POLIZZA
La polizza – fino alla concorrenza dei massimali – tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dell’attività extraprofessionale. L’assicurazione vale a) per la responsabilità civile dei familiari risultanti dallo stato di famiglia; b) per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori e collaboratori familiari);
c) per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l’assicurato e risultante dallo stato di famiglia.
COPERTURA TERRITORIALE
L'estensione territoriale dell'assicurazione, per il settore "Responsabilità civile" comprende i danni che avvengono in tutto il mondo. Limitatamente ai danni a cose negli USA e Canada, la copertura opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 2.500 per singolo sinistro.
MASSIMALI E FRANCHIGIE
Il massimale della polizza ammonta a 500.000 euro e prevede una franchigia generale di 500 euro, salvo diverse casistiche specificate nell'allegato scaricabile in questa pagina.
Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:
Fatti relativi alla vita di tutti i giorni
A | La conduzione delle Abitazioni ed il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria: si intende compresa l’abitazione abituale dell’assicurato e la seconda abitazione saltuaria. Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato; |
B | lo spargimento d’acqua e altri liquidi anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico; |
C | la cadute di antenne o parabole radio telericeventi; |
D | l’intossicazione o l’avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall’Assicurato; |
E | la proprietà, il possesso e l’uso di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali velocipedi anche a pedalata assistita, carrozzine per disabili, golf cars; |
F | in qualità di trasportato su veicoli o natanti di proprietà altrui; |
G | la guida, con patente scaduta di veicoli a motore e natanti di proprietà dell’Assicurato, limitatamente all’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo stesso; |
H | la guida di veicoli di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per avere omesso di richiederne rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo, purchè entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre. |
Fatti relativi alla famiglia e ai figli
I | I figli minorenni dell’Assicurato e altre persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi.Nel caso in cui l’affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell’Assicurato per la sorveglianza/vigilanza momentanea; |
J | i minori temporaneamente affidati all’assicurato; |
K | la partecipazione dell’Assicurato, in qualità di genitore, ad attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola; |
L | i figli minorenni dell’Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all’insaputa dei genitori. La garanzia vale anche per l’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore del veicolo stesso; |
M | la proprietà, il possesso, l’uso o la custodia di animali. E’ compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell’Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso consegna o custodia gli animali a titolo gratuito o di cortesia. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l’applicazione di una Franchigia di € 1.000,00; per ogni altro animale il pagamento di ogni Risarcimento sarà effettuato con l’applicazione di una Franchigia di € 500,00. Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose. |
Fatti relativi al tempo libero
N | la partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale con esclusione dell’attività sanitarie; |
O | la pratica di sport, compresa la partecipazione a gara o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro) salvo i rimborsi delle spese sostenute; |
P | la pratica di attività svolte nel tempo libero non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purchè praticato in conformità alle norme tecniche di impiego) compreso l’utilizzo di droni quando questi si configurano come aeromodelli in base a quanto previsto dal regolamento ENAC vigente al momento del Sinistro; |
Q | la proprietà, il possesso e l’uso di attrezzature sportive e ludiche nonché giocattoli anche a motore; |
R | la proprietà, il possesso, l’uso o la navigazione di natanti (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti ad assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati; |
S | l’uso di camere d’albergo o di analoghe strutture; |
T | la proprietà, il possesso, l’uso e la custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l’Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro. |
Altri danni ricompresi nell'ambito della vita privata
U | i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro. |
V | i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termine di Polizza. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro. |
ESCLUSIONI - Danni non coperti dalla polizza
Le garanzie non comprendono i danni : | |
|