SINDACATO INDIPENDENTE BANCA CENTRALE

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LO STATUTO

ORGANIZZAZIONE

STATUTO DEL SIBC


TITOLO I

Costituzione e Scopi

Articolo 1

E' costituto con sede in Roma il Sindacato Indipendente Banca Centrale S.I.B.C. al quale possono aderire i lavoratori del comparto delle autorità di vigilanza e controllo.
Il S.I.B.C. è fondato sulla più scrupolosa osservanza dei principi democratici quali risultano dalla Costituzione Italiana e dalle Leggi dello Stato.

Articolo 2

Il S.I.B.C. fa parte della Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - CISAL e della Federazione Italiana Sindacati Autorità Vigilanza FISAV.

Articolo 3

Il S.I.B.C. è indipendente dai partiti politici e relative correnti o influenze, nonché da ogni altra estranea ingerenza.

Articolo 4

Scopi del S.I.B.C.:
a) realizzare in una unica Organizzazione tutti i lavoratori del comparto a qualsiasi categoria appartengano e qualunque ideologia professino, curandone la tutela nel campo sindacale;
b) tutelare, con assoluta indipendenza da ogni vincolo o tendenza di partito e secondo le indicazioni del Congresso Nazionale, gli interessi professionali, economici e morali, collettivi e individuali, di tutti i lavoratori di cui all'art.1, nel quadro di un'azione costante per le necessarie trasformazioni sociali;
c) stipulare autonomamente accordi contrattuali e convezioni di carattere generale e particolare che interessino i lavoratori di cui all'art.1;
d) recare il proprio contributo all'attività della CISAL e della FISAV illustrando anche presso gli Organi della Confederazione e della Federazione le impostazioni del SIBC, nonché le esigenze materiali e morali dei rappresentati, partecipando così alla formazione delle scelte confederali su tutti i problemi di politica sociale ed economica del Paese, per la realizzazione delle aspirazioni della categoria;
e) partecipare alle attività di tutti gli Organi pubblici che si interessano della previdenza e dell'assistenza dei lavoratori, intervenendo in qualsiasi sede competente sul piano nazionale, regionale e locale;
f) il raggiungimento delle pari opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro;
g) curare i contatti con le OO.SS. delle Banche Centrali Europee.

Articolo 5

Il SIBC ha la titolarità dell'elaborazione delle piattaforme rivendicative, della contrattazione e della sottoscrizione degli accordi negoziali riguardanti i lavoratori di cui all'art.1.

Articolo 6

La qualifica di associato al SIBC si acquisisce all'atto della sottoscrizione dell'apposito modulo di iscrizione.

Articolo 7

L'associato:
a) ha diritto all'assistenza del SIBC nell'ambito sindacale;
b) ha il dovere di corrispondere la quota mensile di associazione, di cooperare al sempre maggiore incremento del SIBC, di osservare le disposizioni statutarie e le altre delibere degli organi direttivi.

Articolo 8

Sono organi del SIBC:
- il Congresso Nazionale
- il Comitato Direttivo Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- le Sezioni Sindacali Locali - le Segreterie Provinciali
- il Coordinamento pensionati
- il Responsabile dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

Articolo 9

Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti in seno ai rispettivi organi competenti, salvo quanto diversamente previsto negli artt. seguenti.
Le decisioni degli organi direttivi dovranno essere sempre verbalizzate e potranno, a richiesta anche di un solo dei componenti di tali organi, essere assunte con voto segreto e diretto.

TITOLO II

Il Congresso Nazionale

Articolo 10

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo del SIBC. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi del Comitato Direttivo Nazionale o del 50 % più uno degli iscritti.
La richiesta di convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la discussione.
L'avviso di convocazione contenente l'ordine dei lavori dovrà essere, a cura del Comitato Direttivo Nazionale, comunicato alle Sezioni Sindacali locali almeno due mesi prima della data stabilita per il Congresso.

Articolo 11

Il Congresso è composto dai delegati eletti nei Congressi delle Sezioni Sindacali locali.
La percentuale dei partecipanti sarà stabilita di volta in volta dal Comitato Direttivo Nazionale in relazione al numero degli associati almeno due mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso.
I componenti il Comitato Direttivo Nazionale partecipano al Congresso di diritto. Essi, per quanto riguarda le questioni concernenti la loro gestione, non intervengono alle votazioni. Partecipano, altresì, al Congresso i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri.

Articolo 12

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno la metà più uno degli iscritti al Sindacato.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei delegati.
Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati al Congresso.

Articolo 13

Spetta al Congresso:
a) stabilire gli indirizzi a cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato;
b) eleggere la Segreteria Nazionale e il Segretario Responsabile;
c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) eleggere il Collegio dei Probiviri;
e) modificare lo statuto del Sindacato, previo voto favorevole di almeno due terzi dei delegati al Congresso;
f) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della FISAV.
Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli iscritti.

TITOLO III

Il Comitato Direttivo Nazionale

Articolo 14

Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo Organo deliberante del SIBC fra un Congresso e l'altro.
I componenti il Comitato Direttivo Nazionale sono:
in rappresentanza degli iscritti in servizio gli eletti, in circoscrizioni elettorali, con votazione a scrutinio segreto secondo le regole stabilite dal C.D.N. stesso;
in rappresentanza degli iscritti in quiescenza gli eletti in due circoscrizioni, una degli iscritti in quiescenza delle filiali e una degli iscritti in quiescenza di Roma;
i componenti la Segreteria Nazionale;
i Segretari Nazionali uscenti al termine del mandato.
Il C.D.N. può cooptare, entro il limite del 10% dei membri eletti, ulteriori componenti.

Articolo 15

Spetta al Comitato Direttivo Nazionale:
impartire direttive affinché siano attuate le deliberazioni congressuali;
deliberare su tutte le questioni organizzative ed amministrative del sindacato;
fissare le quote di tesseramento ed i contributi mensili;
approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
eleggere i componenti rappresentanti il SIBC nel Comitato Direttivo Nazionale FISAV.
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria subito dopo il Congresso e almeno una volta ogni sei mesi.
In via straordinaria si riunisce su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o ogni volta che la Segreteria Nazionale ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 16

Tra un Congresso e l’altro spetta al Comitato Direttivo Nazionale eleggere le Segreteria Nazionale e il Segretario Responsabile in caso di dimissioni o mozione di sfiducia approvata dai 2/3 dei componenti il C.D.N. stesso, la nuova Segreteria dovrà comunque convocare un Congresso straordinario entro sei mesi dal suo insediamento.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno il 50% più uno dei suoi componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza.

TITOLO IV

La Segreteria Nazionale

Articolo 17

La Segreteria Nazionale è eletta dai delegati al Congresso. Nell'ambito della Segreteria Nazionale viene nominato dal Congresso un Segretario Responsabile.
La Segreteria Nazionale rappresenta legalmente il Sindacato ed attua l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso Nazionale e dal Comitato Direttivo Nazionale, curando altresì i collegamenti con la Segreteria Generale e le Segreterie Provinciali della CISAL, e con la Segreteria Generale della FISAV.

TITOLO V

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da almeno cinque elementi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
a) stabilire, d'intesa con la Segreteria Nazionale, la forma dei bilanci;
b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Comitato Direttivo Nazionale;
c) controllare l'andamento amministrativo del Sindacato.
Il Collegio riferisce della propria attività davanti al Comitato Direttivo Nazionale.

TITOLO VI

Collegio dei Probiviri

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno cinque elementi.
Il Collegio dei Probiviri esamina e decide le questioni che possono sorgere fra gli associati o fra questi e gli Organi del Sindacato, ovvero sul comportamento dei singoli iscritti sul piano sindacale.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono notificate per iscritto e debbono essere motivate.
Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri della C.I.S.A.L. entro tre mesi dalla notifica della decisione.

TITOLO VII

Sezione Sindacale Locale

Articolo 20

La Sezione Sindacale locale è costituita dagli iscritti al Sindacato presso ciascuna Unità produttiva.
L'Assemblea degli iscritti della S.S.L. elegge :
a) il Segretario di sezione e il suo sostituto. Il Segretario di sezione assume la carica di Segretario Provinciale, nelle province ove sono presenti più sezioni la carica è assunta dal rappresentante della Sede, a Roma il Segretario Provinciale viene eletto dall’Assemblea Generale delle rappresentanze locali della provincia;
b) i delegati al Congresso Nazionale secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale.
Può altresì eleggere un Comitato Direttivo Locale.
Le elezioni avvengono a maggioranza.

Articolo 21

Limitatamente alle attività nella rispettiva unità produttiva, le S.S.L. hanno i poteri previsti per gli organi nazionali.
Compete, altresì, alla segreteria locale:
a) promuovere azioni necessarie a risolvere i problemi a carattere locale;
b) curare la corretta applicazione degli accordi contrattuali.

TITOLO VIII

Norme Amministrative

Articolo 22

Le entrate del SIBC sono costituite:
a) dall'ammontare dei contributi versati dagli associati;
b) dagli interessi attivi e altre eventuali rendite;
c) da eventuali contribuzioni volontarie.
Articolo 23
Le uscite sono costituite:
a) dalle spese di organizzazione e di amministrazione (stampa, propaganda, indennità di viaggio, rappresentanza, spese postali, ecc.);
b) da altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi e regolamenti dalle competenti autorità.
Tutte le altre spese sono facoltative e debbono avere per oggetto servizi, uffici o attività di interesse del SIBC.

Articolo 24

Lo scioglimento del SIBC deve essere deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei congressisti.

Articolo 25

Il Sindacato Indipendente Banca Centrale è proprietario di una testata giornalistica, regolarmente registrata nelle forme e nei modi previsti dalla legge, denominata "Nuova Solidarietà", per diffondere e propagandare le tematiche e le rivendicazioni della Organizzazione fra i dipendenti degli organi di vigilanza e nel mondo del lavoro.

TITOLO IX

Norme Generali

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto della CISAL

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